(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del
                           3 gennaio 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Disposizioni  transitorie  in  materia  di  competenze previste dalla
          normativa di tutela delle acque dall'inquinamento
    1.   Sino   alla  data  di  effettivo  esercizio  delle  funzioni
attribuite con la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni
normative  per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112  "Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle  Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo primo della
legge 15 marzo 1997, n. 59"), la Regione, le province, i comuni e gli
enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione
delle  acque  reflue  urbane  assicurano l'esercizio delle competenze
nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152  (Disposizioni  sulla  tutela  delle  acque  dall'inquinamento  e
recepimento  della  direttiva  91/271/CEE  concernente il trattamento
delle  acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione   delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati
provenienti  da  fonti  agricole), modificato dal decreto legislativo
18 agosto  2000,  n. 258, gia' loro spettanti alla data di entrata in
vigore  della  legge  15 marzo  1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento  di  funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per
la  riforma  della  pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa).
    2.  Sino  alla data di cui al comma 1, l'autorita' competente per
effetto  della disposizione di cui allo stesso comma 1 alla vigilanza
o   al   controllo   delle   relative  fattispecie  procede  altresi'
all'irrogazione  delle  sanzioni amministrative previste dall'art. 54
del decreto legislativo n. 152/1999, modificato dall'art. 21, comma 1
del  decreto  legislativo  n.  258/2000,  fatte salve le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) in
materia di accertamento degli illeciti amministrativi.
    3.  Spetta alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative
di  cui  all'art. 40 del decreto legislativo n. 152/1999, inerenti al
controllo delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle
dighe  sulla base dei criteri di cui all'art. 40, comma 4 del decreto
legislativo   n.   152/1999,  nonche'  l'irrogazione  delle  sanzioni
amministrative  pecuniarie  di  cui all'art. 54, comma 10 del decreto
legislativo n. 152/1999.
    4.  Sino  alla  data  di  cui  al  comma  1, i proventi derivanti
dall'applicazione    delle    sanzioni    amministrative   pecuniarie
disciplinate  dall'art.  54 del decreto legislativo n. 152/1999, sono
introitati  in  appositi capitoli di bilancio degli enti irrogatori e
sono  utilizzati  dai  medesimi per la realizzazione di interventi di
prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.
    5. Con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all'art. 55 del decreto legislativo n. 152/1999, sostituito dall'art.
21,  comma 2 del decreto legislativo n. 258/2000, sono fatte salve le
disposizioni  della  legge  regionale  3 luglio 1996, n. 35 (Delega o
subdelega  delle  funzioni amministrative sanzionatorie in materia di
igiene  alimenti  e  bevande,  sostanze  destinate all'alimentazione,
sanita'    pubblica    e   veterinaria,   disciplina   dell'attivita'
urbanistico-edilizia).
    6.   Ai  sensi  della  legge  regionale  13 aprile  1995,  n.  60
(Istituzione  dell'Agenzia  regionale  per  la protezione ambientale)
l'Agenzia regionale per la protezione ambientale assicura il supporto
tecnico-scientifico   necessario   all'esercizio   delle   competenze
disciplinate dalla presente legge.